http://www.gazzetta.it/Calcio/Primo_Piano-calcio-infetto-2011/palazzi-illecito-inter-801867886033.shtml
Palazzi "condanna" l'Inter
Ecco tutte le motivazioni:
Il procuratore federale Stefano Palazzi motiva il provvedimento su "Calciopoli bis" che ha portato all'archiviazione per prescrizione, di tutti gli imputati. Inchiesta nata dalle intercettazioni evidenziate lo scorso anno nel processo penale in corso a Napoli dai legali di Luciano Moggi. In pratica il procuratore entra nel merito e spiega certi comportamenti e quali sarebbero state le conclusioni se i tempi della giustizia sportiva non fossero prescritti. Pesante in particolare il giudizio sui comportamenti del tesserato Giacinto Facchetti, ritenuto colpevole di "illecito sportivo". Quanto all'esposto della Juventus, con richiesta di revoca dello scudetto 2006 assegnato all'Inter, spiega Palazzi che non si può più intervenire per via disciplinare. Ma alla luce del parere del collegio dei saggi, nominato dall'allora commissario federale Guido Rossi, la decisione di eventuale revoca può spettare solo al consiglio federale, che ne discuterà nella seduta programmata il 18 luglio.
Il presidente dell'Inter, Massimo Moratti. Ansa colpevoli di illecito — Per la procura federale è configurabile per il Livorno (Spinelli) e per l'Inter (Facchetti). A proposito di Facchetti e dei nerazzurri, Palazzi è duro: "Questo Ufficio ritiene che le condotte in parola siano tali da integrare la violazione, oltre che dei principi di cui all'art. 1, comma 1, CGS (codice di giustizia sportiva, ndr), anche dell'oggetto protetto dalla norma di cui all'art. 6, comma 1, CGS, in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in favore della società Internazionale F.c., mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza, che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale. Oltre alla responsabilità dei singoli tesserati, ne conseguirebbe, sempre ove non operasse il maturato termine prescrizionale, anche la responsabilità diretta e presunta della società ai sensi dei previgenti artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, CGS". Un po' meno grave la posizione del tesserato Massimo Moratti: "Comunque informato della circostanza che il Facchetti avesse contatti con i designatori, come emerge dalle telefonate commentate, nel corso delle quali è lo stesso Bergamo che rappresenta tale circostanza al suo interlocutore. (...) Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, Moratti, in considerazione dei temi trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti, sotto i molteplici profili indicati".